STATUTO

Art. 1

L’Associazione “MAITE” costituita ai sensi della L. 383/2000 in Bergamo in data 11/02/2010 è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a
carattere volontario, democratico e progressista.
Non persegue finalità di lucro. È fatto divieto di distribuire in forma diretta o indiretta gli utili o gli avanzi di gestione durante la vita dell’ente o al momento del
suo scioglimento.

Art. 2

Lo scopo principale dell’Associazione è quello di promuovere attività culturali, formative, informative, ricreative e turistiche, nonché servizi, contribuendo in tal
modo alla crescita culturale e civile dei propri soci garantendo pari opportunità tra uomo e donna.
Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell’Associazione.
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

I Soci

Art. 3

Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente
dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.
Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Art. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente
all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5

Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di socio diverrà effettiva e,
previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI ed il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. E’ fatto espresso divieto di associare temporaneamente.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’assemblea dei soci alla sua prima
convocazione ordinaria.

Art. 6

I soci hanno diritto a:
– frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione. Ciò vale anche per i familiari dei soci,
purché conviventi e purché si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità del socio loro familiare.
– a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
– ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Art. 7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a
mantenere irreprensibile condotta civile e morale all’interno dei locali dell’Associazione.
Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili né trasferibili. È fatto divieto di trasferimento della quota associativa.

Art. 8

La qualifica di socio si perde per:
– decesso;
– mancato pagamento della quota sociale;
– espulsione o radiazione;
– dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione
temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
– inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
– denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
– l’attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
– il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
– l’appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione.
– l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere
risarcito.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Patrimonio sociale e rendiconto

Art. 11

Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
– beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
– contributi, erogazioni e lasciti diversi;
– fondo di riserva.

Art. 12

Il rendiconto comprende l’esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13

Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all’esercizio sociale e da un documento che illustri e riassuma la situazione finanziaria dell’Associazione con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. L’utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’assemblea dei soci. . E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire in forma diretta o indiretta gli utili e gli avanzi di gestione.
Il residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative e/o per nuovi impianti o attrezzature
istituzionali previste dallo statuto.

L’assemblea e il Consiglio Direttivo

Art. 14

L’Assemblea dei soci è il massimo organo decisionale dell’Associazione.
Partecipano all’Assemblea, tutti i soci che alla data di convocazione dell’Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima
convocazione e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 15 giorni prima.

Art. 15

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.
In seconda convocazione, invece, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all’ordine del
giorno, salvo le eccezioni di cui all’Art. 16. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all’Art. 31

Art. 17

L’assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
L’assemblea:
– nomina gli scrutatori;
– decide in ordine all’apertura e alla chiusura delle urne.
Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci.

Art. 18

L’Assemblea ordinaria viene convocata una volta all’anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa, nei termini di cui all’ultimo comma dell’art. 6:
– approva il rendiconto economico e finanziario – approva le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione;
– elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei probiviri o dei Garanti) alla fine del mandato o in seguito alle
dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi, scelti tra i soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun
organismo. In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.
– nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini.
– delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 19

L’Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei Sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L’Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 20

Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario d’Assemblea e lì resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale dell’Associazione.

Gli organismi dirigenti

Art. 21

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica tre anni.
E’ composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché
dell’attività prevalentemente volontaria di cittadini soci o non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
– il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio. Al Presidente sono
conferiti i poteri di rappresentanza Art. 36 – 2° comma del Codice Civile.
– il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.
– il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in
assenza del Presidente e del Vicepresidente.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

Art. 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono :
– eseguire le delibere dell’assemblea
– formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea e del relativo documento economico di previsione.
– predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo.
– deliberare circa l’ammissione dei Soci
– deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci
– stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad esso affidati
– decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto

Art. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne
facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la
reiezione della proposta. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario e tale registro va tenuto a
disposizione dei soci.

Art. 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.
Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all’elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei
Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 27

Il Collegio dei Probiviri o Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all’interno dell’Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull’inosservanza delle delibere.
Può deliberare l’espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell’art. 9.
Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Art. 28

Il collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l’attività amministrativa e finanziaria dell’Associazione.
Relaziona al Consiglio Direttivo e all’assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte l’anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Art. 29

I sindaci revisori ed i membri del Collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Art. 30

Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili fra di loro. Per questi ruoli sono previsti solo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni esercitate per conto dell’Associazione.

Scioglimento dell’Associazione

Art. 31

La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto, in un’assemblea valida alla
presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L’Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, esclusivamente per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, e comunque ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Disposizioni finali

Art. 32

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l’assemblea ai sensi del Codice Civile delle leggi vigenti.

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